Responsabilità medica: la Cassazione torna sul “principio probabilistico”
In particolare, di recente la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21939/2019 ha statuito che, in tale tipologia di giudizi, sul paziente incombe l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra l’aggravamento di una patologia preesistente o l’insorgenza di una nuova tipologia e l’azione o l’omissione dei sanitari, posto che, in simili fattispecie, non è possibile invocare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore.
Il paziente, quindi, deve solo dimostrare che la condotta del medico è stata causa del danno lamentato secondo il criterio del “più probabile che non”, con la conseguenza che, se al termine dell’istruttoria tale causa è rimasta assolutamente incerta, la domanda va rigettata.
Il paziente danneggiato deve provare solo l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento di una patologia ed allegare l’inadempimento del sanitario astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Rimarrebbe, invece, a carico del sanitario l’onere di dimostrare che l’inadempimento non vi è stato o non è risultato causalmente rilevante.
La Cassazione sancisce che è reato penale parcheggiare sul posto riservato ai disabili
E’ reato penale parcheggiare in un posto riservato a portatori di handicap. Storica decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha sancito il reato di violenza privata nel caso in cui un automobilista indisciplinato parcheggi la propria auto nel posto dedicato a chi è portatore di handicap. La Corte di Cassazione adita, dopo due gradi di giudizio che hanno sancito la colpevolezza del parcheggiatore per violenza privata proprio per aver parcheggiato in un posto riservato a disabili, oltre a cinquemila euro di risarcimento e pagamento delle spese processuali.
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