Responsabilità medica: la Cassazione torna sul “principio probabilistico”
In particolare, di recente la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21939/2019 ha statuito che, in tale tipologia di giudizi, sul paziente incombe l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra l’aggravamento di una patologia preesistente o l’insorgenza di una nuova tipologia e l’azione o l’omissione dei sanitari, posto che, in simili fattispecie, non è possibile invocare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore.
Il paziente, quindi, deve solo dimostrare che la condotta del medico è stata causa del danno lamentato secondo il criterio del “più probabile che non”, con la conseguenza che, se al termine dell’istruttoria tale causa è rimasta assolutamente incerta, la domanda va rigettata.
Il paziente danneggiato deve provare solo l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento di una patologia ed allegare l’inadempimento del sanitario astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Rimarrebbe, invece, a carico del sanitario l’onere di dimostrare che l’inadempimento non vi è stato o non è risultato causalmente rilevante.
Correlati
Leave a Reply
Annulla risposta
Leave a Reply
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
Articoli recenti
- La ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giudiziali sul diritto di visita dei figli minori 24 Aprile 2024 Avv. Anna Andreani
- La rilevanza penale del saluto romano 24 Aprile 2024 Avv. Francesca De Carlo
- Autovelox: l'approvazione dell'apparecchio non è equiparabile all'omologazione 23 Aprile 2024 Redazione
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |