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Riforma Cartabia e diritto all’oblio

La riforma Cartabia introduce e facilita l’iter per esercitare il diritto all’oblio di contenuti giudiziari su internet in caso di proscioglimento  ovvero di sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

Il provvedimento mira a garantire il diritto all’oblio degli indagati o imputati di tutti quei dati sensibili presenti sulla rete che riguardano dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento.

A seguito di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, il cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento è tenuto ad apporre una annotazione “ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016″ che dichiara preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte in internet a partire dal nominativo del soggetto prosciolto.

Parimenti può essere richiesta la de-indicizzazione di quanto è già presente sulla rete internet ed in tal caso la cancelleria apporrà un’altra diversa annotazione ossia un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale sempre riguardo a ricerche condotte a partire dal nominativo del soggetto prosciolto.

Il nodo ancora da sciogliere è quello di delineare un iter chiaro per l’attuazione del provvedimenti che vietano l’indicizzazione o dispongono la de-indicizzazione da parte di chi ha ottenuto l’annotazione favorevole, se il ricorso al Garante o al giudice, o la possibilità di ottenere coattivamente il divieto di indicizzazione o la de-indicizzazione da parte dei siti o motori con semplice diffida scritta.

Avv. Fabio Cundari

L’intelligenza artificiale nel mondo del diritto

L’intelligenza artificiale viene definita come “la teoria e lo sviluppo di sistemi informatici in grado di svolgere compiti che normalmente richiedono l’intelligenza umana, come la percezione visiva, il riconoscimento vocale, i processi decisionali e la traduzione tra le lingue”. Questa definizione, applicata al diritto, potrebbe diventare “la teoria e lo sviluppo di sistemi informatici atti a svolgere compiti che normalmente richiedono le competenze tecniche di giuristi, come la qualificazione di clausole di contratti, il riconoscimento e la qualificazione di contenuti giuridicamente rilevanti, i processi decisionali basati sull’analisi giuridica, la valutazione dei rischi, la previsione probabilistica dell’esito di giudizi e la traduzione in contenuti giuridici di concetti/esigenze espresse da non giuristi”.

I possibili obblighi di utilizzo da parte del giurista

A prescindere dalle esigenze del mercato non si può configurare oggi in capo al giurista italiano un obbligo di utilizzare e/o conoscere queste soluzioni. Tuttavia, è ben ipotizzabile uno scenario futuro in cui il giurista, non preparato in materia di intelligenza artificiale, possa esser ritenuto responsabile per non aver svolto il proprio incarico con la diligenza richiesta. Se, sino ad oggi, la spinta a valutare l’applicazione di soluzioni di intelligenza artificiale è stata determinata principalmente da obiettivi quali il miglioramento del servizio reso ai clienti e la riduzione del relativo costo, si potrebbe ragionevolmente immaginare che in un futuro non troppo lontano cittadini/clienti pretendano che l’avvocato cui daranno mandato possieda almeno competenze di base circa l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel campo del diritto. In questo prevedibile contesto futuro, l’uso di soluzioni di intelligenza artificiale potrebbe diventare una condizione essenziale per acquisire nuovi incarichi professionali o quantomeno gli incarichi professionali più complessi. Si tratta di un processo inevitabile volto al miglioramento, a certe condizioni, dei servizi resi dagli avvocati.

Le aree di applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore legale

Un indizio del sempre maggior impiego di soluzioni di intelligenza artificiale nel settore legale in Italia è rappresentato anche dall’aumento delle aree in cui queste soluzioni possono trovare applicazione. L’applicazione dell’intelligenza artificiale sembra aver trovato finora applicazione soprattutto nel mondo della due diligence legale, nel contesto di compravendite societarie, settore che presenta caratteristiche favorevoli ad una diffusione rapida di queste soluzioni: volumi significativi di documenti, svolgimento di alcune attività molto dispendiose in termini di tempo e di rilevazioni, necessità di impiegare molti professionisti. Ma da qualche tempo si affacciano sul mercato sistemi di intelligenza artificiale destinati all’impiego in diverse aree quali il settore delle indagini interne e del contenzioso, entrambi caratterizzati da volumi significativi di documenti, tanto grandi da essere difficilmente gestibili senza il supporto di nuove tecnologie e nei quali l’uso dell’intelligenza artificiale può dare ottimi vantaggi sia in termini di qualità del lavoro che di efficienza. Un’altra area del diritto potenzialmente interessata da un maggior impiego di queste soluzioni potrebbe essere quella della compliance, nella quale la proliferazione delle normative applicabili ed il conseguente aumento delle informazioni da gestire e dei processi da monitorare/implementare impongono al giurista responsabile della compliance il ricorso all’uso di soluzioni di intelligenza artificiale.

Responsabilità medica: la Cassazione torna sul “principio probabilistico”

In particolare, di recente la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21939/2019 ha statuito che, in tale tipologia di giudizi, sul paziente incombe l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra l’aggravamento di una patologia preesistente o l’insorgenza di una nuova tipologia e l’azione o l’omissione dei sanitari, posto che, in simili fattispecie, non è possibile invocare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore.

Il paziente, quindi, deve solo dimostrare che la condotta del medico è stata causa del danno lamentato secondo il criterio del “più probabile che non”, con la conseguenza che, se al termine dell’istruttoria tale causa è rimasta assolutamente incerta, la domanda va rigettata.

Il paziente danneggiato deve provare solo l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento di una patologia ed allegare l’inadempimento del sanitario astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Rimarrebbe, invece, a carico del sanitario l’onere di dimostrare che l’inadempimento non vi è stato o non è risultato causalmente rilevante.

La Cassazione sancisce che è reato penale parcheggiare sul posto riservato ai disabili

E’ reato penale parcheggiare in un posto riservato a portatori di handicap. Storica decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha sancito il reato di violenza privata nel caso in cui un automobilista indisciplinato parcheggi la propria auto nel posto dedicato a chi è portatore di handicap. La Corte di Cassazione adita, dopo due gradi di giudizio che hanno sancito la colpevolezza del parcheggiatore per violenza privata proprio per aver parcheggiato in un posto riservato a disabili, oltre a cinquemila euro di risarcimento e pagamento delle spese processuali.

Post-it gratuiti sul tuo desktop con Windows 10

Vuoi visualizzare un post gratuito sul tuo desktop che ti aiuti a ricordare adempimenti, appuntamenti, scadenze o altro senza installare nulla e senza rischiare di scaricare virus o file malevoli? Se il tuo sistema operativo è Windows 10 è facilissimo!!!  Basta andare in basso a sinistra sul desktop e cliccare su Cerca in Windows (il tasto è contraddistinto da una lente di ingrandimento). Si aprirà una finestra di ricerca dove digiterai “Sticky Notes” e poi invio. Si aprirà un programmino che attiva uno o più post sul tuo desktop. Puoi posizionarli, cambiarne il colore, scrivere appunti e note che rimarranno visibili finché non cancelleremo la nota. E se spengo il pc cosa succede? Al riavvio avremo i nostri memo al loro posto così come li abbiamo lasciati!!! Comodo no ?

Cosa prevede la legge forense 247/2012 sui nuovi parametri forensi

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente regolamento recante modifiche al decreto 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) Testo dello schema di decreto del Ministro della giustizia. Tabella comparativa parametri.

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Cassazione Civile – Ordinanza n. 30622 del 20/12/2017 sul deposito delle copie autentiche della relazione di notificazione

Costituisce questione di massima di particolare importanza se, – in funzione del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c. di depositare la copia autentica della relazione di notificazione della sentenza impugnata, quando la stessa sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3 bis l. n. 53 del 1994, – il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione medesima, debba, in conformità all’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della stessa legge: a) estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente; b) attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate; c) depositare queste ultime nella cancelleria della Corte di Cassazione entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. (scarica documento .pdf)

Avvocati Social

Avvocati social (di Michele Iapicca) –

Il ‘social’ facebook, da molti usato solo in maniera superficiale, è ricchissimo di iniziative a tutela della categoria.
Ci sono gruppi molto utili per semplificare la vita professionale.
Eccone qualcuno:

AVVOCATI VIAGGIATORI
‘Avvocati viaggiatori’ è un gruppo di facebook dedicato a tutti gli Avvocati bisognosi di collaborazione gratuita per depositi e/o attività di udienza negli uffici giudiziari periferici appartenenti ai Tribunali di Cosenza, Paola, Rossano ed al distretto di Catanzaro.
Siete impegnati in udienza e dovete depositare atti a Catanzaro? Avete bisogno di una sostituzione per semplice attività di udienza ad Acri o San Marco? Avete udienza a Nocera Terinese o Spezzano Albanese/Sila e nello stesso tempo siete impegnati a Cosenza?
Oppure, semplicemente, volete evitare di partire in 20 solo per mandare una causa in decisione c/o la Corte d’Appello di Cz?
Da oggi (se questo gruppo funzionerà), non perderemo mai piu’ tempo in attività ripetitive e costose.
Inoltre, eviteremo di affollare le stanze dei Tribunali, riducendo quel rumore che oltre ad impedirci di lavorare, svilisce la nostra nobile professione, rendendola simile a quella di un venditore in un mercato rionale (con tutto il rispetto per i venditori).
Per evitare problemi, però, è opportuno fissare poche e semplici regole di comportamento, perché non è giusto abusare dei Colleghi e, quindi, non è opportuno ‘caricare’ un povero volontario con numerosi, lunghi e pesanti adempimenti.
Considerato, però, che siamo in democrazia, fisseremo le regole insieme, che saranno norme dettate dalle comuni esperienze in tema di sostituzioni e deposito atti per conto altrui; perché, come si dice, l’esperienza è solo il nome che si dà ai propri errori.
Per iscriversi al gruppo, cliccare qui

RINVII GIUDIZIARI COSENZA E PROVINCIA
Gruppo pubblico utilissimo ideato dall’Avv. Antonella Paura del foro di Cosenza.
L’utilità dello strumento è quella segnalare per tempo a tutti i colleghi iscritti al gruppo, eventuali rinvii d’udienza. Infatti capita, a volte, di mettersi in viaggio convinti che il giudice tenga l’udienza, e dopo aver percorso diversi chilometri, e rischiato di far tardi, si apprende che l’udienza è stata rinviata.
Da oggi in poi, grazie all’aiuto degli iscritti, che si impegnano a segnalare per tempo al gruppo ogni rinvio, questi riprovevoli inconvenienti non si verificheranno mai più.
Per iscriversi al gruppo, cliccare qui

IN SOSTITUZIONE E PER DELEGA DI UNA MAMMA
Dall’idea dell’Avv. Katia Vetere il gruppo pubblico ha la finalità di offrire una sostituzione gratuita ad una ‘mamma avvocato’ così impegnata da non poter comparire in udienza.
Ottima iniziativa alla quale possono aderire anche i maschietti, mostrando solidarietà alle colleghe/mamme in difficoltà.
Per iscriversi al gruppo, cliccare qui

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Processo Amministrativo Telematico – Novità in vigore dal 1 gennaio 2018

(di Maurizio Reale) La legge 25 ottobre 2016, n. 197 convertiva in legge il D.L. n. 168/2016 con misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari e per la Giustizia Amministrativa; in particolare, l’art. 7, interamente dedicato al Processo Amministrativo Telematico, modificava, in sede di conversione, il contenuto di qualche disposizione del decreto legge e ciò anche e soprattutto per porre rimedio ad alcune lacune presenti nel testo originario.

Alcune di queste modifiche però non avevano effetti definitivi ma solo temporanei, tanto da rimanere in vigore solo fino al 31 dicembre 2017 o, più precisamente, fino al 1 gennaio 2018.

Vediamo quindi quali disposizioni non dovranno più applicarsi dal 2 gennaio 2018.

1) Obbligo deposito telematico anche per giudizi pendenti al 1° gennaio 2017

La legge di conversione confermava quanto disposto dal D.L. 168/2016 a proposito dell’obbligo del deposito telematico con riferimento ai giudizi pendenti al 1° gennaio 2017:

“Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall’articolo 38, comma 1-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (processo amministrativo digitale), e dall’articolo 20, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 (misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo), hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Quindi, dal 2 gennaio 2018 il deposito telematico di atti e/o documenti sarà obbligatorio anche per i procedimenti incardinati prima del 1° gennaio 2017.

2) Confermato l’obbligo del deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi

La norma, non modificata in sede di conversione del decreto, disponeva l’obbligo per il difensore di depositare copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi con attestazione di conformità al relativo deposito telematico ma ciò solo dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018. 

“4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”.

Purtroppo però l’articolo 1 comma 1150 della legge di bilancio 2018 ha confermato, anche per il 2018, l’obbligo di deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi.

3) Viene meno la possibilità per i domiciliatari di effettuare i depositi telematici

Dal 1 gennaio 2018 i domiciliatari non avranno più la possibilità di effettuare i depositi tramite PEC o, nei casi previsti, tramite upload per conto dei difensori.

“1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all’Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario”.

4) Pagamento del contributo unificato solo in modalità telematica

Sul sito della Giustizia Amministrativa è posto ben in evidenza avviso relativo al pagamento del contributo unificato, a decorrere dal 1 gennaio 2018, solo in telematico e tramite “F24 ELIDE”.

In realtà tale obbligo è già esistente in quanto il 1 novembre 2017 è entrato in vigore l’articolo 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017 n. 167 (in G.U. n. 167 del 19 luglio 2017) il quale disponeva che il contributo unificato doveva essere versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista, con un apposito modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari. 

 

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