Cassazione Civile – Ordinanza n. 30622 del 20/12/2017 sul deposito delle copie autentiche della relazione di notificazione
Costituisce questione di massima di particolare importanza se, – in funzione del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c. di depositare la copia autentica della relazione di notificazione della sentenza impugnata, quando la stessa sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell’art. 3 bis l. n. 53 del 1994, – il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione medesima, debba, in conformità all’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della stessa legge: a) estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente; b) attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate; c) depositare queste ultime nella cancelleria della Corte di Cassazione entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. (scarica documento .pdf)
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